Come attestare la qualità del servizio reso di manutenzione

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini, ai sensi della Legge 4/2013

  • Aprile 11, 2018
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    Come attestare la qualità del servizio reso di manutenzione

Il professionista di manutenzione

Con la pubblicazione della Legge 4/2013, ogni pro­fessionista non facente parte di categorie ordinisti­che (medici, avvocati, ingegneri, architetti, ecc), ha l’obbligo di fare espresso riferimento agli estremi della Legge in ogni attività o carteggio scritto, in particolare nel rapporto con il Cliente. Nei docu­menti dovrà quindi apparire la seguente scrittura: “professionista ex Legge n° 4 del 14 gennaio 2013”.

Per “professioni” si intendono quelle esercitate in forma individuale, societaria o come dipendente. L’inadempimento, ai sensi del Codice del consumo Dlgs 206/2005, rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, ed è pu­nibile con una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 500.000 €

Ma quali sono queste professioni soggette alla Leg­ge 4/13? Chi può definirsi “professionista” e sulla base di quale modello di competenze?

L’ art 6 della Legge 4/13 stabilisce che la qualifica­zione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI, EN, ISO, UNI. Quindi che requisiti, competenze e modalità di esercizio delle attività individuate dalla normativa tecnica costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

Con la pubblicazione della Norma UNI 11420 “quali­ficazione del personale di manutenzione” l’Italia è la prima nazione in Europa a mettere ordine sui criteri di qualificazione delle figure professionali di manu­tenzione e sulle competenze minime per attestarle.

Sulla traccia della Norma UNI 11420, poi recepita integralmente nella Norma Europea EN 15628, il CICPND è stato il primo Ente di certificazione a sti­lare un Regolamento di Certificazione; regolamento poi approvato da Accredia.

La presenza di una Normativa Europea e di una certificazione approvata da Accredia rendono di fatto la manutenzione una professione, in quanto esiste adesso un modello di riferimento standard a cui orientarsi. È possibile pertanto una qualificazio­ne delle competenze di manutenzione ai sensi della Norma Europea UNI EN 15628 ed una certificazio­ne delle stesse da parte di un organismo di accre­ditamento. Queste competenze hanno di fatto un riconoscimento anche nelle altre nazioni europee.

Le associazioni professionali

Con la Legge 4/13 viene promossa la nascita delle Associazioni Professionali che, ai sensi dell’articolo 7, possono autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento alla Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione dei propri ser­vizi. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono infatti rilascia­re ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, un’attestazione relativa:

  • alla regolare iscrizione del professionista all’as­sociazione;
  • agli standard qualitativi e di qualificazione pro­fessionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attivita’ professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
  • all’eventuale possesso da parte del professioni­sta iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita’ alla norma tecnica UNI.

Le Associazioni Professionali che rilasciano l’atte­stato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, sono inserite nell’elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). Ai sensi dell’art 8 della Legge 4/13 il profes­sionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’asso­ciazione.

AssoEMan-Associazione Esperti di Manutenzione

Nel 2015 è stata costituita AssoEman, associazio­ne professionale inserita negli elenchi pubblicati dal MiSE AssoEman può pertanto rilasciare un attestato di qualità o di qualificazione professiona­le dei servizi prestati dai soci, in particolare auto­rizzando l’uso del proprio marchio nelle seguenti condizioni

Marchio Golden, relativo ai soci in possesso di certificazione delle competenze rilasciato da Organismo di certificazione approvato da Ac­credia

Marchio Silver, relativo a soci in possesso di qualificazione rilasciata da Enti Formativi tito­lati

Il professionista di manutenzione e socio AssoEman dovrà pertanto indicare nella propria documentazione rivolta al Cliente, la seguente dicitura “professionista ex legge n° 4 del 14 gennaio 2013, iscritto Assoeman - Associazione Professionale degli Esperti di Manutenzione, categoria golden (o silver ), registrazione n° …….data……”

Differenza tra le due dichiarazioni da parte del professionista di manutenzione

Nel primo caso siamo in presenza di una forma di autoregolamentazione; ovvero il professionista dichiara, sotto la sua responsabilità, di possedere i requisiti professionali definiti dalla Norma UNI EN 15628, ma da parte del Cliente non esistono tutele o garanzie essendo difficile verificare la veridicità dei dati.Nel secondo caso è invece Assoeman che, in base ai criteri di Legge e di Regolamento inter­no, attesta il possesso dei requisiti di qualità e di qualificazione del Socio, diventando di fatto garante dei diritti del Cliente. Infatti, in base all’art 10 della Legge 4/13, il rilascio dell’attestazione contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sen­si dell’art. 27 del codice del consumo.

Conclusioni

Con la pubblicazione della Norma Europea UNI EN 15628 la manutenzione è riconosciuta come una professione.

Ricordiamo che la Norma UNI EN 15628 descrive nel dettaglio le competenze distintive delle figure di:

  • Specialista di Manutenzione
  • SuperVisor di Manutenzione
  • Ingegnere di Manutenzione
  • Responsabile del Servizio Manutenzione

Chiunque eserciti una di queste professioni, sia in forma autonoma e sia in forma societaria, ha l’ob­bligo di dichiarare il riferimento alla Legge 4/13.

Si rimarca che la iscrizione alla associazione pro­fessionale non è obbligatoria, ma l’attestazione ri­lasciata dalla Associazione, proprio per i criteri di trasparenza a cui è soggetta, conferisce di fatto una specie di “bollino blu” (cfr. il Sole24 ore) al profes­sionista iscritto con un numero di registrazione che ne consente la tracciabilità.

 

Francesco Gittarelli, Presidente Assoeman, Consigliere A.I.MAN., Resp. Centro Certificazioni Festo-CICPND,membro Commissione UNI Manutenzione