ECM, soggetto responsabile della manutenzione

La figura fon­damentale nel sistema ferroviario attuale, italiano ed europeo

  • Maggio 12, 2017
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  • ECM, soggetto responsabile della manutenzione
    ECM, soggetto responsabile della manutenzione

ECM questo sconosciuto”. Così avevo intitolato una presentazione del 2012, un anno dopo l’uscita del regolamento UE 445/2011 sui requisiti necessari riguardanti la gestione della manutenzione nel sistema fer­roviario europeo.

A distanza di cinque anni quella affermazione mantiene ancora una parte di validità, in quan­to diversi aspetti del sistema ECM non sono stati compresi appieno, pur essendo chiari e certi ruoli e linee di responsabilità.

ECM rappresenta una figura (ruolo, funzione) fon­damentale nel sistema ferroviario attuale, italiano ed europeo, ed è la “personificazione” del sistema manutentivo ferroviario, il perno attorno al quale deve ruotare la manutenzione in tutti i suoi aspetti.

Quali sono allora i punti per cui si fa ancora fatica ad accettare questa nuova impostazione? Vedia­mone alcuni:

Il sistema ECM, pur riguardante solo la ma­nutenzione, toglie potere ad altre entità interne ed esterne all’azienda di trasporto in virtù delle preci­se responsabilità che gli vengono attribuite.

ECM non è solo l’esecutore delle attività ma la funzione che dichiara che il veicolo, una volta manutenuto in conformità alle richieste, può essere riammesso in servizio, con o senza eventuali limita­zioni. Senza questa atte­stazione chi sta a monte, Impresa Ferroviaria o De­tentore, non può reimmet­tere in esercizio il veicolo, non può cioè bypassare il giudizio dell’ECM.

Si dice: i responsabili della manutenzione esi­stevano prima dell’introduzione dell’ECM. Vero. Ma l’ECM non è solo il responsabile della manutenzio­ne ma il responsabile della gestione del sistema manutentivo, la funzione che deve accertare che nel sistema TUTTO vada secondo le regole.

ECM quindi non è solo responsabile dell’o­peratività, ma di tutti gli atti dell’attività manutenti­va. Questo si traduce nella definizione di una linea di responsabilità (attraverso l’analisi e valutazione dei rischi del sistema) certa e non travisabile, linea di responsabilità che è non solo civile ma anche penale. In parole povere, se succede un incidente dovuto a carenze o mancanze manutentive, ECM è il primo a dover essere chiamato in causa. 

In definitiva:

ECM deve diventare la persona o funzione a cui l’Impresa Ferroviaria o il Detentore affida con un regolare contratto NON la semplice manutenzio­ne dei propri veicoli, ma la gestione del sistema manutentivo nel suo insieme e complessità, in un rapporto totale e totalizzante di Cliente-Fornitore.

L’ECM si pone come il primo riferimento della linea di responsabilità che il nuovo sistema ferroviario ha codificato per quanto concerne il sistema ma­nutentivo.

In questo modo chi sta a monte dell’ECM (il Clien­te, cioè l’Impresa Ferroviaria, il Detentore, il ge­store della Infrastruttura) viene ad avere respon­sabilità di controllo sul funzionamento (efficacia ed efficienza) del sistema manutentivo, e quindi dell’ECM, ma non responsabilità operative a meno dei casi previsti dal Regolamento UE 402/2013 e 1078/2012 o di altri particolari.

Conforta al riguardo la forte accelerazione data in que­sta direzione da Trenitalia, in un recente convegno, per la piena consapevo­lezza del problema dopo anni di retroguardia. Inoltre la “discesa in campo” dei grandi costruttori di veicoli ferroviari che si propon­gono come ECM dimo­stra che l’argomento sta assumendo sempre più importanza. Infine le recenti linee guida di ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria) ed i futuri sviluppi normativi europei, già allo stu­dio, vanno nella direzione di una sempre maggiore definizione e chiarezza del sistema ECM che deve assicurare:

efficienza – efficacia – sicurezza al sistema manutentivo ferroviario italiano ed europeo.

Bruno Sasso, Coordinatore Sez. Trasporti A.I.MAN.