Proseguendo nell’ideale percorso di identificazione delle buone pratiche di “officina sicura”, trattiamo questo mese uno specifico aspetto che ha suscitato più di un interrogativo e che merita attenzione, quello delle fosse di visita/manutenzione dei veicoli che potrebbero in alcuni casi essere identificate quali “spazi confinati”, e dunque sottoposte alla specifica legislazione in materia.
Quanto esposto ha validità generale, trovando applicazione anche nel caso di officine ferroviarie, pur facendo qui specifico riferimento al mondo delle autofficine.
Fosse e spazi confinati
Nel periodo 2009-2010 si sono registrati diversi incidenti che hanno coinvolto lavoratori impiegati all’interno di spazi quali vasche, serbatoi, ecc. a seguito dei quali è stato emesso il DPR 177/2011, pubblicato sulla GU n. 260 dell’8 novembre 2011. Tale strumento ha mostrato limiti ben noti agli addetti al settore a causa della permanente necessità di precisazioni rispetto alla sua corretta applicazione Le officine per la manutenzione di veicoli non fanno eccezione, essendo in esse presenti aree definite o definibili quali “spazi confinati” per le quali permane ambiguità rispetto all’applicabilità del citato DPR.
Incidenti causati da contatto con gaso o vapori o cadute dall’alto o in profondità, anch’essi tipici di ambienti di lavoro complessi come le officine rappresentavano, nel 2014, rispettivamente il 52% e il 24% degli infortuni registrati dall’INAIL.
Vale la pena approfondire il tema del citato Decreto, che si applica dichiaratamente a “lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del Dlgs 81/08, e negli “ambienti confinati” di cui all’allegato IV, punto 3 dello stesso: si tratta in effetti di un campo di azione estremamente vasto che sottopone i responsabili di manutenzione e gli RSPP alla possibilità di sottostimare le misure cautelative da prevedersi per la riduzione del rischio.
In accordo con la norma CEI EN 60079-10, le officine di riparazione di autoveicoli di “tipo B” sono quelle nelle quali si interviene sui circuiti di carburanti e/o si eseguono lavorazioni a caldo; nelle stesse possono essere presenti le cosiddette “fosse”; altri impianti presi in considerazione dalla norma sono le officine dove si svolgono operazioni di verniciatura o ancora quelle in cui vengono effettuati interventi sul sistema ad alta pressione di GPL o CNG. Come si classificano questi ambienti di lavoro?
Verso una buona pratica di gestione
L’interrogativo rimane aperto a causa dell’indeterminatezza dei termini utilizzati nel citato DPR 177/2011 che fa riferimento ad un insieme di luoghi, ivi comprese le gallerie stradali e ferroviarie, estremamente ampio.
Occorre dunque attuare buone pratiche di verifica che consentano in ogni caso di identificare correttamente e ridurre il rischio.
Fra le pubblicazioni che agevolano questa attività si segnala la lista di controlli da attuare per le fosse di ispezione pubblicata dal Consiglio Federale per la Sicurezza sul Lavoro (CFSL) Svizzero e il manuale per la prevenzione nelle attività e riparazione “Salute e sicurezza nelle autofficine” redatto a cura della Regione del Veneto.
Va ricordato a tale proposito che già il rispetto della UNI 9721:2009 è condizione necessaria per considerare affrontato il tema. In particolare, tale dispositivo interviene a livello di:
- Numero di accessi alle fosse e loro distanza
- Scale e rampe di testata e loro dimensioni
- Larghezza del piano di calpestio
- Profondità della fossa
- Impianti tecnici presenti e loro collocazione
- Posizione delle prese
- Sistemi di protezione contro la caduta per i tratti non occupati
Per l’ultimo punto sono interessanti le coperture telescopiche in corso di diffusione, che hanno il vantaggio di recuperare superficie pedonabile preziosa nel caso si operi in ambienti angusti; la copertura delle fosse in caso di inutilizzo è in ogni caso una buona pratica sempre raccomandata.
Altre precauzioni da attuare sono le seguenti:
- Utilizzo di materiale antiscivolo su pavimento e scale per ridurre il rischio di cadute
- Presenza di nicchie per il ricovero delle attrezzature da lavoro senza ingombrare il pavimento
- Pulizia sistematica e con prodotti non nocivi
- Aspirazione localizzata nel caso all’interno vengano effettuate lavorazioni che comportino emissione di sostanze pericolose (vapori di solventi, fumi di saldatura ecc.)
Anche quest’ultimo punto merita un approfondimento: per prevenire il rischio di incendio/esplosione, è necessario garantire un ricambio d’aria tale da impedire la formazione di atmosfere esplosive. Occorre dunque dimensionare opportunamente le bocchette per il ricambio dell’aria per contenerne la velocità entro valori accettabili; per evitare infortuni, le stesse devono essere incassate nelle pareti della fossa.
Rispetto all’impianto elettrico, la normativa varia a seconda dell’impianto di alimentazione dei veicoli sottoposti a manutenzione: tradizionalmente si fa riferimento alla norma CEI 64-8/7 per le motorizzazioni a gasolio e alla CEI 31-30 per quelle a benzina o GPL. Un aspetto da non sottovalutare è la diffusione di CNG e GNL, che richiede di utilizzare i requisiti più stringenti anche per quegli impianti tradizionalmente destinati ad ospitare, ad esempio, autobus a gasolio.
Evidentemente il concetto si estende anche alle lampade di emergenza utilizzate. Infine, è opportuno ricordare alcuni specifici comportamenti da non attuare, quali l’arieggiamento della fossa tramite emissione di ossigeno, lo svuotamento dei serbatoi di carburante di veicoli sulla fossa, l’utilizzo di solventi infiammabili e/o nocivi in fossa e l’esecuzione di lavori di saldatura nelle vicinanze della fossa stessa in assenza di idonee misure precauzionali.
Conclusioni
Il caso specifico delle fosse di officina può essere esteso alla totalità degli ambienti potenzialmente definibili quali spazi confinati: per quanto al momento non si registrino casi significativi di interpretazioni “estensive” del DPR 177/2011, è necessario che il responsabile di manutenzione analizzi i singoli luoghi di lavoro presenti, al fine di evidenziare quelli che rientrano nella classificazione di tale Decreto, per procedere a una corretta identificazione dei pericoli e concorrere così, assieme all’RSPP aziendale, alla successiva valutazione dei rischi.
Alessandro Sasso, Presidente ManTra, Coordinatore Regionale A.I.MAN. Liguria