Il Responsabile del Trattamento

Una figura fondamentale nell’adempimento degli obblighi imposti dal GDPR in azienda

  • Aprile 12, 2019
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  • Il Responsabile del Trattamento
    Il Responsabile del Trattamento

Anche questo mese continuiamo l’approfondi­mento in merito alle novità introdotte dal GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati promulgato dall’Unione Europea lo scorso maggio, che implica importanti cambiamenti in azienda. L’Avvocato Stefania Perillo affronta in questo caso gli aspetti legati al ruolo del respon­sabile del trattamento dei dati personali, una figura cruciale a cui il GDPR dedica un intero articolo.

Vi ricordiamo che se avete curiosità, dubbi o do­mande in merito agli argomenti trattati dall’Avv.Perillo, potete inviare una mail a manutenzione@manutenzione-online.com. Buona lettura!

Alessandro Ariu

 

Chi è responsabile del trattamento dei dati personali in azienda?

Abbiamo già avuto modo di chiarire nei prece­denti articoli, come la responsabilità unica ed indiscutibile sul corretto trattamento dei dati personali delle persone fisiche, sia del Titolare dell’azienda.

Tuttavia, spesso è necessario avere delle competenze specifiche che il Titolare non ha e per questo alcune attività vengano demandate a terzi. Si pensi al Commercialista, piuttosto che al Consulente del Lavoro o altri collabo­ratori esterni.

In relazione a detta tematica, il Regolamento Europeo UE/2016/679, cosiddetto GDPR, con­sente al titolare di designare un terzo, denomi­nato “Responsabile Esterno del Trattamento” cui delegare e affidare alcune mansioni specifiche e spesso di elevata professionalità, che implica­no necessariamente anche il trattamento di dati personali di persone fisiche.

In genere il Responsabile Esterno del Tratta­mento dei dati personali non opera direttamente sotto la responsabilità del Titolare dell’azienda, ma lavora in autonomia.

Cosa specifica in merito il GDPR?

Il GDPR dedica un intero articolo a detta figu­ra, prevedendo all’articolo 28 come il titolare del trattamento, qualora necessario, debba ricorrere unicamente a Responsabili del Trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del regolamento stesso così da garantire la tutela dei diritti dell’interessato.

Pertanto, il Responsabile Esterno del Trattamen­to dei dati personali deve disporre dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza, tali da poter sostituire in toto il Titolare del Trattamento.

È per questo motivo che il regolamento, in caso di violazione circa il trattamento dei dati perso­nali, prevede una responsabilità solidale di en­trambe le figure.

Come viene regolamentato il rapporto tra le due figure?

Per regolamentare il rapporto tra le due figure, e cioè quella del Titolare e del Responsabile ester­no, è necessario stilare un contratto o altro atto giuridico, all’interno del quale vengano regolate in modo specifico, le condizioni, le finalità dell’in­carico, il tipo di dati personali trattati, le categorie di interessati, i diritti del Titolare del Trattamento e le responsabilità del nominato Responsabile Esterno del Trattamento.

È infine importante disciplinare nel predetto contratto, la facoltà del Titolare del Trattamento di chiedere al nominato Responsabile che van­gano cancellati o comunque gli vengano restituiti dopo il termine dell’incarico conferito, tutti i dati personali trattati.

Il Responsabile deve inoltre mettere a disposi­zione del Titolare tutte le informazioni necessa­rie per dimostrare il rispetto degli obblighi impo­sti dal regolamento.

Infine, quando un responsabile del trattamento ricorra ad un altro Responsabile del Trattamen­to, su tale altro Responsabile del Trattamento dovranno essere imposti, mediante un altro con­tratto o atto giuridico, gli stessi obblighi in ma­teria di protezione dei dati, contenuti nel primo contratto tra il Titolare del Trattamento e il Re­sponsabile del Trattamento.

Cosa succede in caso di inadempienza di una delle due figure?

Qualora l’altro Responsabile del Trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in mate­ria di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del Tratta­mento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.

Chiaro come, per garantire che siano rispettate le condizioni del regolamento, il titolare del trat­tamento dovrà ricorrere unicamente a respon­sabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscen­za specialistica, affidabilità e risorse.

 

Avv. Stefania Perillo, Business Lawyer, Studio Legale Perillo