La funzione di Preposto alla Sicurezza tra novità e conferme

La legge n. 215 del 17 dicembre 2021 (di conversione con modificazioni del D.L. n. 14672021) ha apportato modifiche alla disciplina dedicata alla tutela della salute ed alla sicurezza sul lavoro

  • Giugno 20, 2022
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    La funzione di Preposto alla Sicurezza tra novità e conferme

Tra le novità della legge n. 215 spicca – per rilevanza degli effetti immediati sui sistemi di gestione della sicurezza – l’attenzione dedicata alla figura del preposto, figura che tuttavia la recente giurisprudenza aveva già considerato nella ricerca dell’attribuzione di responsabilità degli infortuni, pur “privilegiando” quella del datore di lavoro o del dirigente quali posizioni di garanzia, raramente riconoscendo – alla fine – la esclusiva e autonoma responsabilità del preposto. In effetti, in ogni realtà organizzativa, gestionale o operativa, i poteri del preposto erano residuali e certamente minori, rispetto a quelli del dirigente e del datore di lavoro.

Tra le novità di maggior rilievo la norma interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni del preposto, che nel contesto del sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro assume ora un ruolo centrale (accanto a datore di lavoro e dirigente), confermando – peraltro – un orientamento già avviato dalla recente giurisprudenza (Cassazione Penale, 31 gennaio 2022, n. 3293; Cassazione Penale, 27 ottobre 2021, n. 38413).

Si stabilisce ora l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto (o i preposti) per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di prevedere la misura dell’emolumento spettante, ma anche imponendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008). Tale misura di tutela è rafforzata dalla sanzione penale, con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Inoltre, il richiamato art. 19, comma 1 del Testo Unico viene modificato, stabilendo per il preposto il dovere di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.

D’altro canto, qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso è obbligato a intervenire per modificare i comportamenti non conformi, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.

Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, lo stesso deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto, la novella prevede la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

La rinnovata importante investitura di tutela preventiva si muove anche nei riguardi specifici delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, stabilendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che l’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

La novità di maggior impatto che investe il preposto è sicuramente quella della definizione di una figura ora dotata di poteri di interventi immediatamente esecutivi, come la sospensione temporanea o protratta dei processi produttivi, sino ad oggi determinati da figure gerarchicamente sovraordinate, come il dirigente e il datore di lavoro. Peraltro, in ogni realtà operativa è la professionalità del preposto la prima condizione che rende effettive tutte le misure di sicurezza, astrattamente previste nei sistemi di sicurezza aziendale e trasferite poi nei singoli modelli di gestione dei fattori di rischio. Tra tutte le posizioni di garanzia, il preposto è presente in molte realtà operative e, in particolare, nei momenti di maggiore rilevanza dei fattori di rischio. Per questa ragione, il legislatore, nel disegnare la nuova figura del preposto, ha previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro e al dirigente, di somministrare una formazione adeguata e correlata alla specificità dei processi produttivi ai quali lo stesso sovrintende.

Infatti, il legislatore con la L. 215/2021 ha modificato anche sull’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, imponendo che ai preposti sia riservata “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

L’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza sul lavoro è intervenuto sul punto con la Circolare n. 1 del 16.02.2022, chiarendo che oggi è richiesta anche nei confronti del preposto “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone la disciplina alla Conferenza Stato - Regioni (che deve intervenire entro il 30.06.2022). In assenza del nuovo accordo, i preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 211.12.2011 della Conferenza permanente Stato - Regioni.

La previsione di un obbligo specifico di rilevare comportamenti abnormi o comunque non in linea con i canoni di sicurezza e il conseguente potere-dovere di interrompere l’attività, quando le correzioni ordinate non siano rispettate, rappresenta un’attribuzione di responsabilità non semplice da gestire. Si ritiene, peraltro, che il legislatore della novella non abbia certo voluto ridurre la responsabilità datoriale e dei dirigenti, bensì migliorare le tutele dei lavoratori, attraverso un aggravio di responsabilità̀ di tutta la filiera.

Infatti, ora, su datore di lavoro e dirigenti incomberà, oltre all’obbligo di somministrare al preposto una formazione specifica ed adeguata, quello di riscrivere il sistema di sicurezza sul lavoro armonizzando i nuovi poteri di intervento del preposto, definendone le modalità di attuazione, come condizione di effettività dei provvedimenti di interruzione dell’attività, previsti alle lettere a) ed f-bis del novellato art. 19 del D. Lgs n. 81/2008.

Si ritiene, infatti, che la determinazione delle procedure con le quali adottare i provvedimenti di interruzione dell’attività sia una condizione fondamentale affinché il preposto sia in grado concretamente di esercitare le nuove funzioni.

Peraltro, conferire al preposto il potere di interrompere un’attività significa prevedere l’esercizio di un’autorità immediatamente operativa, con tutte le conseguenze possibili, da quelle correlate ai pericoli dell’interruzione, sino alle ipotesi di errori di lettura dei comportamenti che il preposto ha rilevato, o alle valutazioni sulle “deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”, per finire alle valutazioni sul “se necessario”.

Non pochi sono i dubbi sulla effettività dei nuovi “poteri” conferiti al preposto, che rischiano di tramutarsi in un aggravio di responsabilità, pesando sul livello orizzontale della gerarchia della organizzazione aziendale.

Dinanzi ad un sistema di sicurezza sul lavoro che normalmente prevede (espressamente o tacitamente) momenti di valutazione assembleari, ove il potere decisionale di una persona non è riconosciuto, la novità normativa impone una revisione profonda della organizzazione ed investimenti formativi e culturali in ambito aziendale.

Fondamentale è allora disporre di modelli organizzativi dotati di una chiara definizione – anche sotto il profilo della responsabilità, dei limiti decisionali e delle funzioni – della struttura gerarchica. Proprio le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative impongono il recepimento, nell’ambito delle regolamentazioni aziendali, delle nuove funzioni riconosciute al preposto e la definizione delle modalità di esercizio delle stesse.

Il Testo Unico, peraltro, nelle “Definizioni” non include la figura del preposto: le novità introdotte dalla L. n. 215/2021 dovrebbero stimolare riflessioni sulla necessità ed urgenza di colmare la lacuna normativa per garantire efficienza funzionale e sicurezza degli operatori.

Avv. Manuela Salvalaio, Avvocato Giuslavorista, Studio Salvalaio di Padova