La regolarizzazione di macchine auto costruite

Normative, specifiche e obblighi da assolvere per una corretta gestione e manutenzione

  • Giugno 11, 2019
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Introduzione

Una macchina autocostruita è una macchina non immessa sul mercato ma direttamente messa in servizio dal suo fabbricante: il fabbri­cante ha quindi progettato e realizzato la mac­china e coincide anche con l’utilizzatore della stessa.

Sia l’immissione sul mercato sia la messa in servizio sono regolamentate dal D.Lgs. 17/2010, decreto di attuazione della direttiva macchine (2006/42/CE): il decreto prevede infatti che “possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente macchine che soddisfano le pertinenti disposizione del decre­to e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone quando debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conforme­mente alla loro destinazione”.

Una macchina autocostruita è quindi una mac­china a tutti gli effetti che, a partire dal 21 Set­tembre 1996, deve seguire l’iter CE, previsto dal direttiva macchine. La direttiva deve esse­re applicata in tutte le sue parti e l’utilizzatore/ fabbricante deve aver a disposizione, a corredo della macchina, la seguente documentazione:

  • Manuale uso e manutenzione (e relativo re­gistro delle manutenzioni adeguatamente compilato);
  • Dichiarazione CE di conformità;
  • Marcatura CE apposta sulla macchina stes­sa;
  • (Possibilità di ricostruire il) Fascicolo tec­nico per la macchina (D.Lgs. 17/10, allegato VII A): con particolare attenzione all’analisi dettagliata di tutti i requisiti essenziali di si­curezza e di tutela della salute applicabili alla macchina.

Nel caso invece la messa in servizio fosse av­venuta ante 21 Settembre 1996, è comunque necessaria documentazione che attesti la ri­spondenza della macchina ai requisiti essenziali previsti all’allegato V del D.Lgs. 81/08 ed il re­golare svolgimento di attività di manutenzione periodica, svolta per il mantenimento di tali re­quisiti. La minima documentazione a disposizio­ne dell’utilizzatore/ fabbricante dovrà essere:

  • Analisi dettagliata di tutti i requisiti essenzia­li di sicurezza previsti all’allegato V;
  • Registro delle manutenzioni, adeguatamente compilato.

Per garantire l’uso corretto della macchina, sia essa autocostruita ante Settembre 1996, sia essa autocostruita post Settembre 1996, è for­temente consigliato tenere a disposizione dei lavoratori, a corredo della macchina, le “istru­zioni per l’uso”.

Come regolarizzare una macchina autocostrui­ta, ante Settembre 1996

Nel caso l’utilizzatore fabbricante, mediante documentazione a sua disposizione, riesca a dimostrare che la macchina sia stata messa in servizio prima del 21 Settembre 1996 dovrà svolgere, per rispondere a quanto previsto oggi dal D.Lgs. 81/08, un’analisi dettagliata dei re­quisiti essenziali di sicurezza (RES), richiamati dall’allegato V dello stesso decreto.

Si tratta quindi di predisporre una valutazione ben più approfondita rispetto a quella relativa ai “rischi residui” della macchina, in quanto è necessario verificare la macchina nella sua “in­terezza”. In particolare va analizzata la confor­mità di tutti i RES, individuati dall’allegato V, di seguito riportati:

Parte I. Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

1. Osservazioni di carattere generale.

2. Sistemi e dispositivi di comando.

3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funziona­mento.

4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.

5. Stabilità.

6. Rischi dovuti agli elementi mobili.

7. Illuminazione.

8. Temperature estreme.

9. Segnalazioni, indicazioni.

10. Vibrazioni.

11. Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.

12. Incendio ed esplosione

Parte II. Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature specifiche

1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione.

2. Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.

3. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al solleva­mento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi.

4. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al solleva­mento di persone e di persone e cose.

5. Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro.

 

Dall’analisi dei requisiti essenziali di sicurezza potrebbe emergere la neces­sità di svolgere ad esempio: adeguamenti specifici alla macchina (su dispo­sitivi di comando, ripari presenti, segnaletica, ecc.), attività di periodica ma­nutenzione per mantenere la macchina in condizioni adeguate nel tempo.

Come regolarizzare una macchina autocostruita, post Settembre 1996

Nel caso invece la macchina sia stata costruita dopo Settembre 1996, come già detto, è necessario seguire tutto l’iter CE, come un fabbricante, vero e proprio: dall’analisi dettagliata di tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, alla redazione del manuale uso e manutenzioni, alla marcatura CE vera e propria.

Le principali sanzioni previste

L’utilizzatore/fabbricante che non abbia svolto le attività di cui sopra, con la predisposizione della documentazione, deve adeguarsi nel più breve tempo possibile perché fuori norma e a rischio quindi di sanzione. Le sanzioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 17/2010 sono sanzioni amministrative pe­cuniarie che possono arrivare: fino a 24.000,00 euro nel caso di messa in servizio di macchine non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza; fino a 12.000,00 euro nel caso di mancata esibizione del fascicolo tecnico su richiesta dell’autorità di sorveglianza.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 relative all’art. 70 (Requisiti di sicurez­za) nel caso di attrezzature non conformi (a direttiva macchina o anche ad allegato V) sono sanzioni penali e, per ogni singolo punto RES non rispetta­to, possono arrivare a (arresto fino a sei mesi o) ammenda fino a 7.862,44 euro. Gli organi di vigilanza possono anche imporre misure atte a far ces­sare il pericolo (come divieto d’uso) fino all’adeguamento della macchina trovata non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza.

Per ultimo, se dall’uso della macchina non con­forme ne derivasse un infortunio l’utilizzatore/ fabbricante potrebbe subire anche le sanzioni previste da D.Lgs. 231/2001: sarebbe infatti facile dimostrare il vantaggio dal mancato adeguamen­to della macchina autocostruita.

La modifica sostanziale di una macchina

Una modifica sostanziale può trasformare un semplice utilizzatore in utilizzatore/fabbricante di una macchina, a seguito della successiva mes­sa in servizio. Non vi è una puntuale definizio­ne di modifica sostanziale: è necessario infatti verificare se la modifica apportata comporti un incremento dei rischi già valutati dal costruttore della macchina; oppure introduca nuovi rischi, non presi in considerazione dall’analisi del rischio e dal manuale uso e manutenzione; oppure se la modifica rimette in questione la conformità ai re­quisiti essenziali di sicurezza. Non è invece una modifica sostanziale l’aggiunta o la modifica/ag­giornamento di un dispositivo di protezione, volti a migliorare le condizioni di sicurezza generali della macchine.

Insieme di macchine

La stessa unione di più macchine, se configurata come “insieme di macchine”, comporta la messa in servizio di una nuova macchina (anche auto­costruita). Per insieme di macchine si intende appunto un insieme di macchine e quasi macchi­ne unite per raggiungere uno stesso risultato e disposte e comandate in modo da avere un fun­zionamento solidale. In questo caso l’utilizzatore/fabbricante è proprio chi ha messo insieme tali macchine (già singolarmente dotate di dichiara­zione di conformità, marcatura CE e Manuale Uso e Manutenzione).

Informazione, formazione, addestramento all’uso

(Art. 73 comma 1, D.Lgs. 81/08) Nell’ambito de­gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condi­zioni di impiego delle attrezzature ed alle situazio­ni anormali prevedibili. Chi meglio del fabbricante/utilizzatore per la predisposizione delle istruzioni per l’uso? Chi meglio del fabbricante/utilizzatore come formatore/ istruttore?

Emanuele Livieri, Tecnico sicurezza macchine, Lisa Servizi srl