Introduzione
Una macchina autocostruita è una macchina non immessa sul mercato ma direttamente messa in servizio dal suo fabbricante: il fabbricante ha quindi progettato e realizzato la macchina e coincide anche con l’utilizzatore della stessa.
Sia l’immissione sul mercato sia la messa in servizio sono regolamentate dal D.Lgs. 17/2010, decreto di attuazione della direttiva macchine (2006/42/CE): il decreto prevede infatti che “possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente macchine che soddisfano le pertinenti disposizione del decreto e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone quando debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione”.
Una macchina autocostruita è quindi una macchina a tutti gli effetti che, a partire dal 21 Settembre 1996, deve seguire l’iter CE, previsto dal direttiva macchine. La direttiva deve essere applicata in tutte le sue parti e l’utilizzatore/ fabbricante deve aver a disposizione, a corredo della macchina, la seguente documentazione:
- Manuale uso e manutenzione (e relativo registro delle manutenzioni adeguatamente compilato);
- Dichiarazione CE di conformità;
- Marcatura CE apposta sulla macchina stessa;
- (Possibilità di ricostruire il) Fascicolo tecnico per la macchina (D.Lgs. 17/10, allegato VII A): con particolare attenzione all’analisi dettagliata di tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina.
Nel caso invece la messa in servizio fosse avvenuta ante 21 Settembre 1996, è comunque necessaria documentazione che attesti la rispondenza della macchina ai requisiti essenziali previsti all’allegato V del D.Lgs. 81/08 ed il regolare svolgimento di attività di manutenzione periodica, svolta per il mantenimento di tali requisiti. La minima documentazione a disposizione dell’utilizzatore/ fabbricante dovrà essere:
- Analisi dettagliata di tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti all’allegato V;
- Registro delle manutenzioni, adeguatamente compilato.
Per garantire l’uso corretto della macchina, sia essa autocostruita ante Settembre 1996, sia essa autocostruita post Settembre 1996, è fortemente consigliato tenere a disposizione dei lavoratori, a corredo della macchina, le “istruzioni per l’uso”.
Come regolarizzare una macchina autocostruita, ante Settembre 1996
Nel caso l’utilizzatore fabbricante, mediante documentazione a sua disposizione, riesca a dimostrare che la macchina sia stata messa in servizio prima del 21 Settembre 1996 dovrà svolgere, per rispondere a quanto previsto oggi dal D.Lgs. 81/08, un’analisi dettagliata dei requisiti essenziali di sicurezza (RES), richiamati dall’allegato V dello stesso decreto.
Si tratta quindi di predisporre una valutazione ben più approfondita rispetto a quella relativa ai “rischi residui” della macchina, in quanto è necessario verificare la macchina nella sua “interezza”. In particolare va analizzata la conformità di tutti i RES, individuati dall’allegato V, di seguito riportati:
Parte I. Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
1. Osservazioni di carattere generale.
2. Sistemi e dispositivi di comando.
3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento.
4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
5. Stabilità.
6. Rischi dovuti agli elementi mobili.
7. Illuminazione.
8. Temperature estreme.
9. Segnalazioni, indicazioni.
10. Vibrazioni.
11. Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.
12. Incendio ed esplosione
Parte II. Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature specifiche
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione.
2. Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
3. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi.
4. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose.
5. Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro.
Dall’analisi dei requisiti essenziali di sicurezza potrebbe emergere la necessità di svolgere ad esempio: adeguamenti specifici alla macchina (su dispositivi di comando, ripari presenti, segnaletica, ecc.), attività di periodica manutenzione per mantenere la macchina in condizioni adeguate nel tempo.
Come regolarizzare una macchina autocostruita, post Settembre 1996
Nel caso invece la macchina sia stata costruita dopo Settembre 1996, come già detto, è necessario seguire tutto l’iter CE, come un fabbricante, vero e proprio: dall’analisi dettagliata di tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, alla redazione del manuale uso e manutenzioni, alla marcatura CE vera e propria.
Le principali sanzioni previste
L’utilizzatore/fabbricante che non abbia svolto le attività di cui sopra, con la predisposizione della documentazione, deve adeguarsi nel più breve tempo possibile perché fuori norma e a rischio quindi di sanzione. Le sanzioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 17/2010 sono sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare: fino a 24.000,00 euro nel caso di messa in servizio di macchine non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza; fino a 12.000,00 euro nel caso di mancata esibizione del fascicolo tecnico su richiesta dell’autorità di sorveglianza.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 relative all’art. 70 (Requisiti di sicurezza) nel caso di attrezzature non conformi (a direttiva macchina o anche ad allegato V) sono sanzioni penali e, per ogni singolo punto RES non rispettato, possono arrivare a (arresto fino a sei mesi o) ammenda fino a 7.862,44 euro. Gli organi di vigilanza possono anche imporre misure atte a far cessare il pericolo (come divieto d’uso) fino all’adeguamento della macchina trovata non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza.
Per ultimo, se dall’uso della macchina non conforme ne derivasse un infortunio l’utilizzatore/ fabbricante potrebbe subire anche le sanzioni previste da D.Lgs. 231/2001: sarebbe infatti facile dimostrare il vantaggio dal mancato adeguamento della macchina autocostruita.
La modifica sostanziale di una macchina
Una modifica sostanziale può trasformare un semplice utilizzatore in utilizzatore/fabbricante di una macchina, a seguito della successiva messa in servizio. Non vi è una puntuale definizione di modifica sostanziale: è necessario infatti verificare se la modifica apportata comporti un incremento dei rischi già valutati dal costruttore della macchina; oppure introduca nuovi rischi, non presi in considerazione dall’analisi del rischio e dal manuale uso e manutenzione; oppure se la modifica rimette in questione la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Non è invece una modifica sostanziale l’aggiunta o la modifica/aggiornamento di un dispositivo di protezione, volti a migliorare le condizioni di sicurezza generali della macchine.
Insieme di macchine
La stessa unione di più macchine, se configurata come “insieme di macchine”, comporta la messa in servizio di una nuova macchina (anche autocostruita). Per insieme di macchine si intende appunto un insieme di macchine e quasi macchine unite per raggiungere uno stesso risultato e disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale. In questo caso l’utilizzatore/fabbricante è proprio chi ha messo insieme tali macchine (già singolarmente dotate di dichiarazione di conformità, marcatura CE e Manuale Uso e Manutenzione).
Informazione, formazione, addestramento all’uso
(Art. 73 comma 1, D.Lgs. 81/08) Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali prevedibili. Chi meglio del fabbricante/utilizzatore per la predisposizione delle istruzioni per l’uso? Chi meglio del fabbricante/utilizzatore come formatore/ istruttore?
Emanuele Livieri, Tecnico sicurezza macchine, Lisa Servizi srl