Il tema delle macchine / attrezzature di lavoro e del loro adeguamento in termini di sicurezza, seppur di non recente discussione, trova ancora molte lacune dal punto di vista interpretativo e di implementazione.
Con riferimento alla normativa di legge D.Lgs. n.81/2008 "Testo Unico Sicurezza", si parla di adeguamento delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Per quest'ultime, passato quasi un decennio dalla pubblicazione del T.U.S., non è raro imbattersi in attrezzature che non sono ancora rispondenti ai di cui all'allegato V dello stesso D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o che lo sono solo in parte.
Ancora più frequenti sono le carenze di adeguamento sotto l'aspetto della manutenzione. Le criticità più grandi possono essere pertanto sintetizzate in mancato adeguamento; adeguamento carente sotto l'aspetto della manutenzione.
Di seguito si propone un efficace iter procedurale per effettuare un corretto adeguamento delle macchine / attrezzature di lavoro. Successivamente con con maggiore dettaglio si illustrerà come affrontare il tema più delicato relativo alla sicurezza sulle macchine "vecchie" durante le fasi di manutenzione delle stesse.
L'iter da seguire per l'adeguamento delle attrezzature alle disposizioni di legge può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:
Valutazione di Conformità rispetto ai requisiti di cui all'Alleato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con annessa compilazione di Check-List.
Valutazione dei Rischi (Risk Assessment-Step1) eseguito tenendo conto delle indicazioni fornite dalla norma tecnica ISO 12100:2010. In particolare, in relazione alle fasi di vita "uso" e "manutenzione" della macchina, si propone la effettuazione dell'Analisi dei rischi tenendo in considerazione Tipi/Gruppi di pericoli, Pericoli, Zone di Pericolo, Situazione pericolosa, Danno potenziale e successivamente procedere alla Ponderazione del Rischio residuo in ragione delle Misure di protezione esistenti. Tale fase dovrebbe prevedere la redazione di opportuna Relazione "Risk Assessment-Step1".
Con riferimento alle Valutazioni di cui ai p.ti 1 e 2 si dovrebbe procedere con la individuazione e descrizione delle misure di protezione da implementare in ragione di un mancato soddisfacimento di un requisito di cui all'allegato V o di un valore di Rischio stimato come "non accettabile". Le misure di protezione dovrebbero essere individuate anche con riferimento e tenendo conto delle norme tecniche disponibili. Al termine di tale fase si dovrebbe redigere una Relazione "Misure di protezione da implementare".
Valutazione dei Rischi (Risk Assessment-Step2): effettuazione della Ponderazione del Rischio residuo (step-2) in ragione delle Misure di protezione esistenti e di quelle suggerite al p.to 3 con conseguente Relazione "Risk Assessment - Step 2".
Analisi della documentazione esistente a supporto dell'utilizzo e della manutenzione e conseguente revisione/integrazione (nel caso la documentazione sia esistente) o elaborazione/redazione di:
- Manuale di Uso e Manutenzione, contenente eventuali schemi, disegni, etc. Es.
- Schema elettrico
- Schema oleodinamico
- Schema pneumatico
- Etc.
Continua a leggere l'articolo di Giuseppe Venditti e Massimo Concetti, Safety & Maintenance Engineers di MCBalance.Net, sul numero di marzo di Manutenzione T&M