La terziarizzazione del rischio

In uno scenario in cui delegare lavori e attività è sempre più necessario, analizziamo i rischi potenziali e le precauzioni da adottare necessariamente per un’azienda che decida di affidarsi a terzi

  • Gennaio 19, 2023
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a cura di Fabio Calzavara, Responsabile Sezione Manutenzione & Sicurezza, A.I.MAN.

Nello scorso numero, Pietro Marchetti ha approfondito, nella rubrica Racconti di Manutenzione il tema della manutenzione terziarizzata. Vorrei riallacciarmi all’argomento e cogliere l’occasione per proporre alcune riflessioni al riguardo.

È in costante aumento il numero di aziende che, ormai esperte, decidono di delegare diverse attività: dai processi produttivi, alla gestione della logistica, fino ai servizi di stabilimento.

Concordo con Pietro sul fatto che sussista un limite di convenienza, in particolare sulla manutenzione, un campo in cui il know-how dovrebbe essere custodito gelosamente all’interno della propria struttura, tuttavia è inevitabile che in ordine sparso alcune azioni debbano essere delegate.

Al riguardo si potrebbe istintivamente pensare che quanto succede all’impresa esterna non sia nostra responsabilità. Si tratta, però, di un ragionamento vero solo in parte, che potenzialmente cela gravi lacune dal punto di vista organizzativo. Del resto è fondamentale ricordare, come abbiamo già considerato in altre occasioni, che l’errore umano non può mai essere considerato responsabilità completa dell’operatore, perché spesso derivato da una scarsa preparazione delle attività.

Su questa anomalia è indirizzato il principio della responsabilità penale in caso di incidente, anche a carico di chi ospita l’impresa; infatti nel caso in cui un lavoro venga affidato a una impresa terza, e quindi sia appaltato o subappaltato, è sempre necessario considerare chi è il “padrone di casa”.

Se i padroni di casa siamo noi che gestiamo il processo e ci siamo affidati a terzi per operare nella nostra struttura, abbiamo il dovere di verificare che tutte le condizioni di lavoro siano adeguate a garantire incolumità sia ai nostri colleghi sia agli operatori esterni.

Di questo si parla nell’articolo 26 del Decreto Legislativo 81 del 2008, dove è espressamente richiamato l’obbligo di verifica dei Requisiti Tecnico Professionali.    

Quello che può accadere di spiacevole è quanto segue:

  1. L’azienda si trova ad affrontare un problema che non riesce a risolvere internamente, per cui chiama un operatore terzo.
  2. Questo si dichiara in grado di assumersi il lavoro, perché ha competenze e attrezzature adeguate.
  3. Affidandosi al professionista, che inizia a lavorare, l’azienda può tornare a occuparsi dei propri problemi quotidiani.
  4. Nel risolvere la questione per cui è stato ingaggiato, l’operatore terzo si rende conto che è necessario accedere a un punto particolarmente scomodo: non dispone di ponteggi, ma individua delle tubazioni a cui potersi arrampicare. Una soluzione potenzialmente rapida ed efficiente.
  5. Arrampicandosi, l’operatore terzo scivola su un rivestimento di lamiera che non da terra era visibile e cade da tre metri d’altezza, infortunandosi gravemente.
  6. Consideriamo, in aggiunta, che un evento del genere potrebbe coinvolgere nell’incidente anche i lavoratori dell’azienda stessa che si trovano nei dintorni.

In un caso del genere, è facile che si accusi l’azienda appaltatrice di aver tenuto un comportamento imprudente, un’obiezione che in parte è fondata: infatti l’azienda, affidando il lavoro non ha permesso all’operatore terzo di lavorare in sicurezza poiché non gli ha comunicato le caratteristiche dell’ambiente, sede delle attività.

La morale è che dopo aver pensato di delegare determinate attività, è indispensabile impiegare tempo e risorse per costituire nell’ambiente aziendale le corrette condizioni.

Il primo passo è individuare l’impresa giusta: sempre l’articolo 26 stipula l’obbligo di acquisire il Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio e un’autocertificazione. Nonostante possa sembrare una clausola di forma, dai toni strettamente burocratici, si tratta in realtà di un primo passo per capire con chi stiamo trattando.

Il Certificato Camerale, ma anche una semplice Visura, rivela un’importante quantità di informzioni: sul documento sono visibili le attività che può svolgere, l’organizzazione manageriale, chi ha le deleghe e come queste sono distribuite, chi sono le persone fisiche che rispondono della sicurezza. L’autocertificazione costituisce, invece, il primo passo per responsabilizzare l’impresa che decide di assumersi l’incarico. Il documento, infatti, dichiara che è compito dell’azienda stessa formare il personale in conformità con i requisiti di legge, e dotarlo di tutti gli strumenti necessari alla propria attività lavorativa.

Apparentemente pare finire tutto qui, invece a seconda della complessità del lavoro e del livello di rischio, l’azienda committente, che affida il lavoro a terzi, è chiamata a promuovere la cooperazione, ossia a favorire uno scambio proficuo di informazioni riguardo ai pericoli reciproci, rendendo noti i rischi a cui è sottoposto un operatore che entra in un determinato ambiente di lavoro, che non conosce, ed entro il quale introduce nuovi rischi, che gli abituali occupanti non conoscono.

Da parte del committente, poi, è necessario approfondire e verificare che le persone ingaggiate abbiano realmente le competenze che dichiarano, acquisendo documenti che forniscano evidenze al riguardo, per esempio formazione Accordo Stato Regioni, Corsi CEI 11/27, corsi specifici per attrezzature normate, abilitazioni, ecc.

Una misura ulteriormente cautelativa, inoltre, consiste nel far precedere l’inizio delle attività da un “Permesso di Lavoro” e da un rapido briefing che individui referenti, sia lato committente sia lato appaltatore, in modo da evitare situazioni oscure e ambigue che potrebbero essere gestite in modo potenzialmente pericoloso.

Ricordiamo che gran parte degli infortuni mortali sono dovuti a una comunicazione sbagliata e a personale non completamente formato: autorizzando persone terze a entrare nel nostro stabilimento, dobbiamo assicurarci che sappiano come muoversi.

Ultimo dettaglio, ma di certo non meno importante: l’affidamento dei lavori in subappalto.

In materia, l’articolo 1656 del Codice Civile è molto chiaro: “L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal Committente.” Si tratta dunque di una pratica impedita dalla legge.

L’azienda a cui è stata appaltata una specifica attività, quindi, non può farsi aiutare da un’azienda o da un’impresa individuale di sua fiducia finché non è il committente stesso ad autorizzare l’intervento, assicurandosi che tutte le informazioni precedentemente fornite  arrivino anche al sub appaltatore.

Sono regole che a un primo sguardo potrebbero apparire pesanti e fastidiose, ma se venissero applicate correttamente salverebbero molte vite.