Ruolo e responsabilità dell’ECM

Evoluzione ed affermazione della figura del soggetto responsabile della manutenzione

  • Maggio 8, 2017
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    Ruolo e responsabilità dell’ECM

Premessa

Prendendo la definizione dalla norma UNI EN 13306:2010, la manutenzione è la: “combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.

Quarto pacchetto ferroviario

Scendendo nell’ambito della manutenzione del materiale rotabile, l’attenzione verso questo settore è costantemente in crescita e paralle- lamente, dalla ratifica della Direttiva 2008/110/ CE e la conseguente introduzione della figura del Soggetto Responsabile della Manutenzione (ECM), la normativa ha continuato il suo processo di perfezionamento fino ad arrivare alla recente pubblicazione del cosiddetto “quartopacchetto ferroviario”, in particolare la nuova Direttiva sicurezza (UE) 2016/798, adottato formalmente dal Consiglio UE il 17/10/2016  concernente nuove regole che permetteranno l’apertura dei mercati nazionali del settore passeggeri in tutti gli Stati creando condizioni più eque per le imprese ferroviarie per eliminare la discriminazione dell’accesso alla rete.

Il “quarto pacchetto” accresce il ruolo e le responsabilità degli ECM, richiedendo loro di mettere in atto i necessari metodi di valutazione del rischio definiti nei CSM, di provvedere affinché le proprie imprese appaltatrici attuino misure di controllo del rischio attraverso l’applicazione di CSM per il monitoraggio e affinché ciò sia stabilito in accordi contrattuali di cui sia data comunicazione su richiesta dell’Agenzia o dell’autorità nazionale preposta alla sicurezza. Inoltre viene richiesto all’ECM di assicurare la tracciabilità delle attività di manutenzione e, nel caso dello scambio di veicoli tra imprese ferroviarie, che gli attori interessati siscambino tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento sicuro dell’esercizio.

Le funzioni proprie relative al sistema di manutenzione di cui al Regolamento (UE) n. 445/2011 del 10 maggio 2011, relativo al sistema di certificazione degli ECM dei carri, vengono introdotte ed elencate all’interno dell’articolato della Direttiva (UE) 2016/798 con i relativi requisiti in allegato, come a rafforzare giuridicamente il valore di tali funzioni e la loroapplicabilità anche ai veicoli diversi da carri.

Viene adesso richiesto che il sistema di certificazione fornisca la prova che l’ECM abbia posto in essere il sistema di manutenzione per garantire la circolazione in condizioni di sicurezza dei veicoli della cui manutenzione è responsabile, che il certificato ECM sia basato su una valutazione della capacità dell’ECMdi soddisfare i pertinenti requisiti e criteri di valutazione di cui all’allegato III della Direttiva stessa e di applicarli in modo coerente comprendendo un sistema di supervisione per garantire l’ininterrotta conformità ai requisiti ed ai criteri di valutazione summenzionati dopo il rilascio del certificato. Inoltre viene richiesto che la certificazione delle officine di manutenzione sia basata sul rispetto delle pertinenti sezioni del suddetto allegato III applicate alle corrispondenti funzioni e attività che dovranno essere certificate.

Viene ribadito che l’Impresa Ferroviaria o il Detentore affidano all’ECM, tramite un regolare contratto, la gestione del sistema manutentivo nella sua totalità e complessità, in virtù del quale l’ECM diventa il primo riferimento della linea di responsabilità che il nuovo sistema ferroviario ha codificato per quanto concerne il sistema manutentivo nel suo insieme.

L’ECM non è solo l’esecutore delle attività ma il responsabile della gestione dell’intero sistema manutentivo, accertando che il veicolo venga manutenuto in conformità alle richieste, attestando la riammissione in servizio del veicolo, con o senza eventuali limitazioni senza la quale chi sta a monte non può reimmettere in esercizio il veicolo.

Attività dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) ha rivolto e rivolge notevole attenzione, nell’ambito delle proprie attività e competenze, alla manutenzione dei veicoli ferroviari.

Il Decreto ANSF n. 04/2012 del 09 Agosto 2012 ha come principi fondamentali, riprendendo e concretizzandolo anche il D.lgs. 162/2007 del 10 agosto 2007 (recepimento della Direttiva 2004/49/CE) e il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 43 (recepimento direttiva 2008/110/CE), che tutti i soggetti che svolgono compiti di sicurezza nel Sistema ferroviario italiano devono perseguire l’obiettivo del mantenimento continuo e, dove ragionevolmente praticabile, il continuo miglioramento della sicurezza dell’intero sistema ferroviario allo scopo di raggiungere l’obiettivo di “0” incidenti. Quest’obiettivo dovrebbe essere raggiunto tenendo in considerazione l’evoluzione regolamentare, il progresso scientifico e dando priorità alla prevenzione degli incidenti gravi.

Sulla base dei principi di cui sopra ANSF si è poi prodigata nella ratifica di numerose linee guida inerenti la manutenzione dei veicoli. Nella fattispecie sono state emanate le seguenti:

  • 06/05/2009 – Linee guida per il riconoscimento degli Organismi di Certificazione delle Aziende che operano nel settore della saldatura dei rotabili ferroviari o parti di essi in conformità alle norme della serie UNI EN 15085
  • 29/05/2012 – Linee guida per la qualificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria (oggetto di attuale revisione)
  • 02/07/2015 – Linee guida inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli – Revisione A del 23 giugno 2015
  • 20/11/15 - Linee guida per l’attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci) - Revisione 01 del 16 ottobre 2015

Attualmente è in fase di consultazione la bozza delle Linee guida per l’attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli ferroviari diversi da carri.

Attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione ad esclusione dei carri

È utile soffermarsi sull’importanza delle linee guida per l’attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari ad esclusione dei carri quale strumento precursore di quanto poi è stato oggetto del sopracitato “quarto pacchetto ferroviario”.

Le summenzionate linee guida, in considerazione del fatto che la responsabilità ECM è la stessa a prescindere dal veicolo interessato, hanno voluto fornire uno strumento di aiuto sia per soggetti interessati a svolgere il ruolo di ECM per veicoli diversi da carri sia per detentori che intendono assegnarne l’incarico, rappresentando per le imprese ferroviarie stesse, uno strumento di valutazione delle competenze ECM e della conformità del proprio sistema di manutenzione alle regole esistenti.

Le Linee Guida ANSF forniscono per ogni funzione, di cui è composto il Sistema di Manutenzione che deve avere istituito ogni ECM, un indirizzo per la valutazione dei requisiti dell’ECM di veicoli ferroviari diversi da carri, adottando come base quanto già previsto dal Regolamento (UE) n.445/2011, per quanto applicabile, integrato con requisiti specifici dei veicoli diversi da carri. Inoltre è stato elaborato per gli Organismi di Attestazione (OA) uno schema di riferimento, criteri di attestazione, da seguire per quei soggetti che su base volontaria decidessero di ottenere una attestazione ECM per veicoli diversi da carri.

Difatti all’art. 14 cc. 7 e 8 della nuova Direttiva sicurezza (UE) 2016/798 viene riportato che entro il 16 giugno 2018, l’Agenzia (ERA) prenderà in esame l’opportunità di estendere il sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci a tutti i veicoli e la certificazione obbligatoria delle officine di manutenzione e che la Commissione adotterà disposizioni dettagliate che individueranno quali tra i requisiti di cui all’allegato III della Direttiva stessa si applicheranno ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di veicoli diversi dai carri merci e ai fini delle funzioni di manutenzione eseguite dalle officine di manutenzione.

In relazione a quanto sopra è già stato dato avvio alla revisione del Regolamento (UE) n. 445/2011 con la costituzione di un gruppo di lavoro in ambito ERA, a cui parteciperanno anche membri di ANSF.

Conclusioni

Un maggior risalto al ruolo della manutenzione si evince anche dai contenuti che verranno richiesti alla relazione quinquennale sull’attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 che verrà presentata dall’Agenzia alla Commissione, a cui verrà richiesto anche di riportare le azioni intraprese al fine del conseguimento degli obbiettivi circa l’obbligo per i fabbricanti di contrassegnare con un codice di identificazione i componenti critici per la sicurezza, la completa tracciabilità di detti componenti, la tracciabilità delle relative attività di manutenzione, l’identificazione dellarelativa vita operativa e l’individuazione di principi comuni obbligatori per la manutenzione di detti componenti.

L’auspicio per il futuro, nel processo di revisione del Regolamento (UE) n.445/2011 per i carri e nelle attività connesse all’estensione della certificazione ai veicoli diversi dai carri, è quello di riuscire ad ottenere una specializzazione e un dettaglio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità tra i vari attori (esempio ambito OTIF - RID 2017), una certificazione di attività manutentive anche su singoli sistemi, sottosistemi e componenti (quantomeno per quelli considerati fondamentali per la sicurezza), una standardizzazione, tracciabilità e gestione integrata delle informazioni manutentive e una formazione e specializzazione al fine dell’acquisizione e mantenimento delle competenze tecniche degli addetti alla manutenzione magari certificata in ogni ambito.

 

Rocco Cammarata
Dirigente Ufficio 1, Standard Tecnici Veicoli ANSF